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Consolidato orientamento pro Condominio, prova del Credito e cause di opposizione.

Articolo a cura dell’Avv. Daniele C. A. Borgogno

Milano, lì 31 ottobre 2017


La prova del credito del Condominio nei confronti del condomino moroso è costituita semplicemente dalla delibera assembleare, che vincola naturalmente anche gli assenti ed i dissenzienti.

La fonte della prova del credito è quindi quella scritta, costituita dal verbale.

E’ il consolidato e corretto orientamento Giurisprudenziale, fondato sul collegato disposto degli articoli 63, comma 1, delle disposizioni di attuazione del Codice Civile, e 663, n. 1, del Codice di Procedura Civile.

Ove il condomino in sede di opposizione a Decreto Ingiuntivo contesti la sussistenza del debito, la documentazione posta a fondamento dell’Ingiunzione ovvero il verbale assembleare, il Giudice può accogliere l’opposizione solo qualora la delibera condominiale abbia già perso la sua efficacia, ma per effetto  degli esiti del separato Giudizio di impugnazione ex art. 1137 del Codice Civile (cfr., ex multis, Corte di Cassazione Civile, Sezione VI, Ordinanza N. 7741/2017, Presidente Manna Felice, Relatore Scarpa Antonio).

E quindi, come da consolidato orientamento, il condomino che vuole contestare la debenza di somme nei confronti del Condominio dovrà promuovere, a mezzo del proprio Avvocato di fiducia, due cause distinte.

La prima impugnazione, per chiedere l’annullamento della delibera, avrà ad oggetto l’efficacia della stessa ed in base all’art. 1137 del Codice Civile dovrà avvenire nel termine perentorio di 30 giorni, da computarsi dalla deliberazione per i dissenzienti e per gli astenuti e dalla comunicazione della deliberazione per gli assenti, fermo restando che l’azione non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che sia ordinata dall’autorità giudiziaria.

La seconda azione dovrà invece essere promossa entro e non oltre i 40 giorni successivi al perfezionamento della notificazione nei confronti del condomino del Decreto Ingiuntivo.

Fra l’altro – sempre sulla base di un consolidato orientamento Giurisprudenziale – non vi è alcuna pregiudizialità necessaria fra i due Giudizi, con la conseguenza che il Giudice dell’opposizione a Decreto non deve aspettare la decisione del Giudice dell’impugnazione della delibera assembleare, ma eventuali decisioni contrastanti ed in ipotesi verificabili (ad esempio accoglimento impugnazione delibera e rigetto opposizione a Decreto) vanno risolte e superate in sede esecutiva (cfr., ex pluribus, Corte di Cassazione Civile, Sezione II, Sentenza Numero 4672, Anno 2017, Presidente Bianchini Bruno, Relatore d’Ascola Pasquale).

Anche il Tribunale di Milano, con la Sentenza N. 6832/2017, ha ribadito i citati principi di diritto, ribadendo che il condomino moroso deve prima versare quanto indicato in Decreto, per poi attendere la verifica della validità della deliberazione, da decidersi in separata sede (nelle forme e nei termini di impugnazione esposti), a meno che non sia già stata decisa nell’autonomo Giudizio l’invalidità della deliberazione assembleare.

Naturalmente si avrà sempre la possibilità di eccepire l’inesistenza della deliberazione, che non abbia cioè nemmeno i minimi contenuti negoziali, ovvero la nullità della stessa, ipotesi meno ordinarie che consentirebbero di escludere in radice l’efficacia del deliberato, ma meritevoli di considerazioni molto più dedicate e che comunque vanno parimenti considerate, caso per caso, in prospettiva difensiva.